sottotitolo

Impegno sociale per il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie

Statuto






Associazione La Torre - Mattarella
Centro di documentazione e vigilanza sulla criminalità organizzata e le mafie 

Statuto



TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita l'Associazione denominata “Associazione La Torre -  Mattarella Centro di documentazione e vigilanza  sulla criminalità organizzata e le mafie” in sigla LTM. L’Associazione La Torre – Mattarella  è una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Articolo 2
L'associazione ha sede in via Scavini 2/A, Novara.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3
L'associazione si ispira ai principi costituzionali di libertà, di uguaglianza, di legalità, di tutela dei diritti individuali, politici, sociali e civili dei cittadini, di protezione, tutela e fruizione compatibile del territorio, dei beni artistici, culturali ed ambientali.
L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell’intento di rendere consapevoli i cittadini dei propri diritti civili. La struttura dell’Associazione non discrimina per censo, genere od appartenenza ed è diretta in modo aperto, partecipato e democratico.
 Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4
 “L’Associazione La Torre – Mattarella Centro di documentazione e vigilanza sulla criminalità organizzata e le mafie”  persegue le seguenti finalità:

1. raccogliere informazioni sulla presenza delle mafie e delle organizzazioni criminali attraverso tutte le fonti legittimamente possibili riservandosi ogni azione di denuncia politica e, se il caso, istituzionale;

2. di promuovere, divulgare e consolidare una vera cultura civile dell’antimafia in politica, nelle Istituzioni, nelle imprese e nella società anche attraverso forme di collaborazione con associazioni già esistenti;

3. di organizzare attività di formazione per i propri associati e quadri dirigenti nonché per altre associazioni sindacali, politiche, culturali, scuole ed altro ritenuto rilevante per le finalità dell’Associazione stessa; 

4. di farsi promotore di una cultura della legalità anche attraverso la vigilanza politica sul territorio coinvolgendo iscritti e circoli e mantenendo con essi un rapporto stretto e costante;

5. di favorire la formazione sul territorio di sedi locali dell’Associazione;

Articolo 5
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

 “L’Associazione La Torre - Mattarella Centro di documentazione e vigilanza sulla criminalità organizzata e le mafie” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

1. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezioni;

2. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per gli iscritti, quadri istituzionali, quadri di partiti, associazioni sindacali e culturali nonché  istituzioni di gruppi di studio e di ricerca sul tema;

3. attività editoriale: pubblicazione di  bollettini o news periodiche, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.


TITOLO III - SOCI

Articolo 6
“L’Associazione La Torre - Mattarella Centro di documentazione e vigilanza sulla criminalità organizzata e le mafie” è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. 
Sono Soci ordinari le persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
        Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare per la durata del proprio mandato fino a tre Soci onorari, senza vincolo di quota e senza diritto di voto, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.
Tutti i Soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. I Soci onorari partecipano parimenti con le esclusioni del Comma precedente.
Hanno diritto di voto, che devono esercitare direttamente, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Non è previsto l’esercizio di delega.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle Leggi e dallo Statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente al Consiglio direttivo. Le decisioni relative all’ammissione dei soci sono inappellabili.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; eventuali proroghe o deroghe verranno disposte dal Consiglio Direttivo.
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato ed i soci receduti decadono automaticamente da ogni incarico interno all’Associazione.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. 
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’ “Associazione La Torre - Mattarella Centro provinciale di documentazione e vigilanza sulla criminalità organizzata e delle mafie” il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’associato. Le decisioni relative sono inappellabili se approvate dai 2/3 dell’Organismo che le commina.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. 

Articolo 9
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
1. beni immobili e mobili;
2. contributi;
3. donazioni e lasciti;
4. rimborsi;
5. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
6. ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli Associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. 
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Qualora il primo anno d’esercizio non dovesse coincidere con l’anno solare, l’anno finanziario avrà termine il 31 dicembre dell’anno successivo.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente onorario.

Articolo 12
L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti – in regola con le quote associative annuali – ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri eventualmente scaduti del Consiglio Direttivo e dettare le linee programmatiche all'associazione.
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso. 
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno otto giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno otto giorni prima oppure via e-mail, SMS o ogni altro mezzo adeguato. Per argomenti che devono essere trattati con urgenza il periodo di convocazione dell’Assemblea è ridotto a tre giorni.
L'assemblea, comunque convocata, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe. Il voto si esprime in forma palese.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, anche diverso da quello dell’associazione. Egli ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
     Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
     Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, e-mail, sms, mms ed ogni altro mezzo tecnologico.
L’Assemblea, su indicazione del Consiglio, può eleggere tra i Soci onorari un eventuale Presidente onorario in grado di dare ulteriore lustro all’Associazione per l’importanza della sua presenza e per i suoi trascorsi di rettitudine personale, politica, istituzionale o sociale. I diritti ed i doveri del Presidente onorario sono regolati come i Soci onorari.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, dovranno essere sostituiti da soci cooptati in via provvisoria dal Consiglio Direttivo. Tali Consiglieri dovranno essere confermati nella prima Assemblea raggiungibile da convocare, comunque, entro mesi sei dall’avvenuta cooptazione.
Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico od altro mezzo di recapito tecnologico.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il voto si esprime in forma palese.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.
È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
I responsabili delle Sedi locali dell’Associazione, qualora non già membri del Consiglio direttivo, sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Articolo 14
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza temporanea è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.


Articolo 15
Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 17
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 18
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete eventualmente solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 19
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.